ART. 62 PAGAMENTI A 30 E 60 GIORNI PRODOTTI ALIMENTARI

08-05-2013

Il settore dei prodotti alimentari (deperibili e non deperibili) in applicazione dell’art. 62 Decreto legge n. 1 del 1/01/2012 convertito in legge n. 27 del 23/03/2012, dal 24 ottobre 2012 impone pagamenti a 30 giorni dalla data fattura per i prodotti alimentari deperibili (prodotti caseari, vegetali, frutta, carne) e a 60 giorni dalla data fattura per i prodotti alimentari non deperibili (pasta, prodotti secchi ecc).

Tale norma colpisce il settore della ristorazione ma anche alcuni prodotti del settore omeopatico e farmaceutico quali i prodotti integratori alimentari. Inoltre la norma impone la redazione di contratti scritti tra committente e fornitore di prodotti alimentari e di adeguare queste scritture contrattuali entro la fine dell’esercizio scorso. 

 

Il compito del revisore è di controllare il rispetto dei pagamenti imposti dalla norma e così anche la Guardia di Finanza nell’ambito dei propri controlli finanziari può controllare il rispetto dei pagamenti e in caso di violazione può sanzionare con multe da 500 e 500.000 €.

Nei momenti di crisi il controllo del revisore si incrementa e a fronte di queste nuove normative occorre inasprire i controlli e presidiare ulteriori aree. E’ cambiata e cambia la professione e il ruolo dei revisori contabil

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