MORATORIA SUI CONTRATTI DI LEASING E DI MUTUO

20-05-2013

Con un comunicato stampa diramato lo scorso 20 marzo 2013, l’Associazione bancaria Italiana (Abi) ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione alle banche e agli intermediari

finanziari aderenti all’accordo «Nuove misure per il credito alle Pmi» del 28 febbraio 2012 delle istanze per:

  • sospendere per 12 mesi le quote capitale delle rate di mutuo a medio lungo termine, per 12 mesi o 6 mesi la quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario immobiliare o mobiliare;
  • allungare la durata dei contratti di mutuo chirografario o ipotecario;
  • allungare le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni;
  • allungare le scadenze del credito agrario di conduzione fino a 120 giorni.

 

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire obbligatoriamente una risposta all’impresa entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo devono essere presentate utilizzando il modulo base elaborato dall’Abi (http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Avviso-comuneealtre-misure-perlePmi/Nuove-misure-per-il-credito-alle-Pmi/133121603082985_modulo_richiesta_imprese.pdf).

 

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e avere:

  • un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
  •  un fatturato annuo minore di € 50 milioni (oppure un totale di attivo di bilancio minore di € 43 milioni).

Per ciò che concerne i contratti di mutuo chirografari, il periodo massimo di allungamento è di due anni; per i contratti di mutuo ipotecari il periodo massimo di allungamento è di tre anni. I requisiti oggettivi e soggettivi per aderire ad una delle misure segnalate sono i seguenti:

  • i contratti di mutuo ed i contratti di leasing (finanziari, non operativi) devono essere stati stipulati in data precedente al 28 febbraio 2012 e non devono avere fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011. I contratti di mutuo devono essere a medio-lungo termine (pertanto, avere una durata superiore ai 18 mesi);
  • le imprese non devono avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni dalla data di presentazione della istanza;
  • le imprese non devono avere posizioni classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni ovvero procedure esecutive in corso.

 

Non vi sono esclusioni in merito alla forma giuridica dell’impresa: possono presentare le domande imprese individuali, società di persone e società di capitali. Nelle «Nuove misure per il credito alle Pmi» è stabilito che le operazioni di sospensione non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda, invece, le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed, eventualmente, realizzare

le misure necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore. Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della sospensione. Durante la sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui o dei leasing finanziari l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione (di 6 mesi per i leasing mobiliari ovvero di 12 mesi per i leasing immobiliari e i mutui) l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto, che pertanto, prevedrà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

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