NUOVO SPESOMETRO 2.0

05-11-2013

La comunicazione polivalente delle operazioni IVA

NUOVO SPESOMETRO 2.0: LA COMUNICAZIONEPOLIVALENTE DELLE OPERAZIONI IVA

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 ha definito le scadenze e le modalità tecniche relative alla trasmissione dello SPESOMETRO 2013 (relativo al periodo di imposta 2012), con cui le Società comunicano all’Agenzia il dettaglio delle operazioni rilevanti avvenute nel corso del 2012. Il nuovo spesometro è più una novità di forma che di sostanza.

 

TERMINI

•i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile devono trasmettere la Comunicazione entro il 31 gennaio 2014;

•i soggetti con altro regime di liquidazione IVA (trimestrale ovvero annuale) devono trasmettere la Comunicazione entro il  21 novembre 2013.

Per quanto riguarda lo SPESOMETRO 2014, i termini sono:

•il 10 aprile 2014, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;

•il 20 aprile 2014, per tutti gli altri soggetti.

 

IL MODELLO

Questo Provvedimento è il risultato dell’adeguamento alle novità introdotte nel corso del 2012 per ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l’accorpamento di obblighi di comunicazione (operazioni di leasing e noleggio, black list, acquisti da San Marino)

Lo SPESOMETRO 2013 deve essere utilizzato per dichiarare tutte le operazioni di acquisto e cessione di beni e servizi avvenute nel corso del 2012, senza alcuna segnalazione tale da consentire di presentare tutte le fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, la comunicazione comprende le operazioni di importo non inferiore  ad Euro 3.600,00 al lordo delle imposte.

Tra le semplificazioni  introdotte la  trasmissione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica od in forma aggregata (novità introdotta dal Modello 2.0 dello spesometro che permette di evitare di fornire dettagli). L’opzione è vincolante per l’intero contenuto del Modello, anche in caso di invio sostitutivo.

 

L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad:

•acquisti da operatori economici sammarinesi;

•acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;

•acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

 

Nel caso in cui l’emissione della fattura sia avvenuta in sostituzione ad altro idoneo documento fiscale, vi è comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, anche se d’importo inferiore ad Euro 3.600,00. Inoltre, il Provvedimento ha previsto, in sostituzione delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad Euro 300,00, la possibilità di indicare il solo riferimento numerico, l’imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, del documento riepilogativo di cui all’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.

Il Modello deve essere inviato tramite il servizio telematico ENTRATEL, ma i contribuenti obbligati  alla trasmissione dovranno possedere un applicativo che permetta la compilazione digitale del Modello stesso ovvero potranno avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, la comunicazione comprende le operazioni di importo non inferiore  ad Euro 3.600,00 al lordo delle imposte.

Tra le semplificazioni  introdotte la  trasmissione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica od in forma aggregata (novità introdotta dal Modello 2.0 dello spesometro che permette di evitare di fornire dettagli). L’opzione è vincolante per l’intero contenuto del Modello, anche in caso di invio sostitutivo.

 

L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad:

•acquisti da operatori economici sammarinesi;

•acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;

•acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

 

Nel caso in cui l’emissione della fattura sia avvenuta in sostituzione ad altro idoneo documento fiscale, vi è comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, anche se d’importo inferiore ad Euro 3.600,00. Inoltre, il Provvedimento ha previsto, in sostituzione delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad Euro 300,00, la possibilità di indicare il solo riferimento numerico, l’imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, del documento riepilogativo di cui all’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695.

Il Modello deve essere inviato tramite il servizio telematico ENTRATEL, ma i contribuenti obbligati  alla trasmissione dovranno possedere un applicativo che permetta la compilazione digitale del Modello stesso ovvero potranno avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

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