ROBIN TAX

22-01-2014

La Robin Tax fu introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES del 5,5% (e contestualmente la rivalutazione delle scorte con imposta del 16%) a carico di alcune categorie di operatori economici attivi nel settore dell’energia. Successivamente l’art. 56, comma 3 della legge n. 99 del 9 luglio 2009 (cd. Legge Sviluppo 2009) ha disposto un ulteriore aumento dell’aliquota Ires addizionale di un ulteriore 1% (dal 5,5% al 6,5%).

Con il decreto legge 138/2011 la platea dei soggetti interessati ha subito un nuovo ampliamento, con l'inclusione delle società operanti nel settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e biomasse) e delle infrastrutture energetiche, che quindi si sono viste tassare anche redditi già prodotti nel corso del periodo di imposta.

Il decreto ha inoltre previsto un incremento dell'aliquota addizionale Ires applicata nei confronti dei soggetti incisi (che passa dal 6,5% al 10,5% per tre anni decorrenti dal 2011), con l'effetto che l'aliquota complessiva Ires per tali soggetti diventa del 38%.

L'aliquota proporzionale IRES è maggiorata del 6,5% per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente:

  • un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (fino al 31.12.2012) e 3 milioni di euro dal 01.01.2013 (legge 21 giugno 2013, n. 69);
  •  un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (fino al 31.12.2012) e 300 migliaia di euro dal 01.01.2013 (legge 21 giugno 2013, n. 69);
  • che operano nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; trasporto o distribuzione del gas naturale, produzione di energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare fotovoltaica o eolica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi, la maggiorazione si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

 

Dal 2014 l’aliquota dell’addizionale ritornerà al 6,5% per tutti i soggetti interessati.

L’aliquota maggiorata si applica sia per i proventi derivanti da profitti «tipici» l’attività sia sui profitti «diversi riclassificati nel bilancio civilistico (redatto ai sensi degli art. 2424 e seg.) tra le seguenti voci di conto economico ed in particolare:

  • il valore complessivo dei ricavi inserito nei  prospetti deve corrispondere alla voce A1 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • la variazione delle "Rimanenze di prodotti finiti" deve corrispondere alla voce A2 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti;
  • il valore  complessivo dei costi inseriti nei prospetti deve corrispondere a quello della voce B6 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

 

  • la variazione delle "Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" deve corrispondere alla voce B11 dello schema di conto economico ex art. 2425 cod. civ. - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

L’imposizione colpisce soprattutto gli extra-profitti (cd. windfall profits) nel settore dell’energia, determinati dalla crescita "speculativa" delle quotazioni delle materie prime (in particolare grezzo e gas naturale). Gli operatori del settore sono obbligati a far emergere, nella gestione contabile delle scorte petrolifere, le plusvalenze, ovvero i guadagni realizzati dati dalla differenza tra il prezzo delle scorte di petrolio comprate e accantonate a prezzi più bassi e il prezzo di quelle poi vendute a valore di mercato cresciuto.

 

La norma sancisce espressamente il divieto di trasferire l’onere della tassazione aggiuntiva sui prezzi al consumo (cd. divieto di traslazione). Per questo motivo è stato affidato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di vigilare sulla puntuale osservanza da parte delle aziende assoggettate a tale divieto. L’AEEG dovrà inoltre presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento inerente gli effetti della misura. In realtà l’Autorità per l’energia ha già segnalato al Parlamento che la Robin Hood Tax colpisce inevitabilmente anche le bollette delle famiglie.

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