DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N° 180
La società di revisione e l’attività di attestazione nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento
Il documento di ricerca dell’Assirevi recentemente emanato http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20180.pdf ha l’obiettivo di definire le linee guida di comportamento della società di revisione o del professionista nello svolgimento di attività a cui è affidato l’incarico di svolgere attestazioni quali:
•Piano di risanamento ex art 67, comma 3 lettera d;
•Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis;
•Concordato preventivo ex art 160 e ss.
Accesso alle carte di lavoro e colloqui
L’attestatore della società può richiedere accesso alle carte di lavoro della società di revisione e/o colloqui con i revisori previo consenso della società cliente.
Prima di acconsentire allo scambio di informazioni con l’Attestatore è necessario che la società di revisione ottenga:
•Apposite lettere di autorizzazione e manleva dalla società cliente;
•Lettere di manleva dall’Attestatore nelle quali vengano illustrati:
- Le responsabilità;
- Le materie oggetto di scambio di informazioni;
- Delimitazione degli utilizzi delle informazioni scambiate;
- Meccanismi di manleva.
La società di revisione potrà rispondere esclusivamente a domande da parte dell’Attestatore riguardanti l’ambito delle conoscenze e della competenza professionale acquisite nel corso dell’attività.
Nel corso dell’incontro la società di revisione NON dovrà:
•Rispondere a domande inerenti il giudizio professionale circa l’adeguatezza, sufficienza o ragionevolezza dei singoli elementi, conti o informazioni della società o in merito al controllo interno sull’informativa finanziaria o sui suoi elementi;
•Discutere in merito ad aree che risultino al di fuori della portata della revisione come aspetti organizzativi, gestionali o previsioni, aspetti legati al personale o valutazioni sulla competenza della Direzione;
•Fornire informazioni che sono oggetto di comunicazione alla Direzione o al collegio sindacale;
•Rispondere a domande generiche.
Dopo l’incontro è opportuno che sia redatto un apposito verbale che sintetizzi i punti oggetto dello scambio di informazioni.
Il documento Assirevi sottolinea che la società di revisione NON HA NESSUN OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE le carte di revisione, in quanto le carte di lavoro sono di proprietà della stessa. Si ribadisce tuttavia l’opportunità di un comportamento collaborativo nei confronti dell’Attestatore e ciò a condizione che non sussistano circostanze tali da rendere impossibile detta cooperazione.