DOCUMENTO DI RICERCA ASSIREVI N° 180

28-03-2014

La società di revisione e l’attività di attestazione nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento

Il documento di ricerca dell’Assirevi recentemente emanato http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20180.pdf ha l’obiettivo di definire le linee guida di comportamento della società di revisione o del professionista nello svolgimento di attività a cui è affidato l’incarico di svolgere attestazioni quali:

•Piano di risanamento ex art 67, comma 3 lettera d;

•Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182-bis;

•Concordato preventivo ex art 160 e ss.

Accesso alle carte di lavoro e colloqui

L’attestatore della società può richiedere accesso alle carte di lavoro della società di revisione e/o colloqui con i revisori previo consenso della società cliente.

Prima di acconsentire allo scambio di informazioni con l’Attestatore è necessario che la società di revisione ottenga:

•Apposite lettere di autorizzazione e manleva dalla società cliente;

•Lettere di manleva dall’Attestatore nelle quali vengano illustrati:

- Le responsabilità;

- Le materie oggetto di scambio di informazioni;

- Delimitazione degli utilizzi delle informazioni scambiate;

- Meccanismi di manleva.

La società di revisione potrà rispondere esclusivamente a domande da parte dell’Attestatore riguardanti l’ambito delle conoscenze e della competenza professionale acquisite nel corso dell’attività.

Nel corso dell’incontro la società di revisione NON dovrà:

•Rispondere a domande inerenti il giudizio professionale circa l’adeguatezza, sufficienza o ragionevolezza dei singoli elementi, conti o informazioni della società o in merito al controllo interno sull’informativa finanziaria o sui suoi elementi;

•Discutere in merito ad aree che risultino al di fuori della portata della revisione come aspetti organizzativi, gestionali o previsioni, aspetti legati al personale o valutazioni sulla competenza della Direzione;

•Fornire informazioni che sono oggetto di comunicazione alla Direzione o al collegio sindacale;

•Rispondere a domande generiche.

Dopo l’incontro è opportuno che sia redatto un apposito verbale che sintetizzi i punti oggetto dello scambio di informazioni.

Il documento Assirevi sottolinea che la società di revisione NON HA NESSUN OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE le carte di revisione, in quanto le carte di lavoro sono di proprietà della stessa. Si ribadisce tuttavia l’opportunità di un comportamento collaborativo nei confronti dell’Attestatore e ciò a condizione che non sussistano circostanze tali da rendere impossibile detta cooperazione. 

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