LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

12-06-2014

Con l’approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg%20), a far data dal 1 gennaio 2014, viene reintrodotta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.  La circolare nr  13/E del 4 Giugno 2014

www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n13e+del+04+giugno+2014/circolare+13_E+del+4+giu+2014+_2_.pdf

ribadisce che la rivalutazione dei beni d’impresa ha valenza esclusivamente fiscale e consente di affrancare  i maggiori valori. La rivalutazione deve essere indicata anche in Unico 2014.

CHI PUO’ FARE LA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione può essere fatta dalle società di capitali, di persone e cooperative residenti in Italia. La rivalutazione ha effetto con il pagamento di un’imposta sostitutiva, pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, che può essere versata in un’unica soluzione con scadenza il 16/06/2014.

I maggiori valori fiscali conseguenti alla rivalutazione in esame rileveranno dal periodo d’imposta 2016.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto in termini di quote di ammortamento deducibili.

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Sono rivalutabili tutti i beni costituenti immobilizzazioni, materiali e immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) e le partecipazioni presenti nel bilancio di riferimento (2012) e in quello di rivalutazione (2013).

MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge n. 342 del 2000, espressamente richiamati dal comma 146 dell’art. 1 della legge 147 del 2013. Le modalità di rivalutazione sono le seguenti:

  • Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento;
  • Rivalutazione del solo costo storico, tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite;
  • Riduzione del fondo ammortamento, tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

Il principio contabile OIC 16 www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/12/2011-12-23-OIC-16-Le-immobilizzazioni-materiali-Bozza-per-la-consultazione.pdf dispone che la rivalutazione di un immobilizzazione materiale non può spingersi oltre il suo valore d’uso.   

CONSIDERAZIONI GENERALI

  • L’attuale legge si presenta come un provvedimento che ha lo scopo principale di incrementare il gettito fiscale e solo secondariamente di assecondare le esigenze delle imprese.
  • Impone obbligatoriamente rilevanza fiscale ai maggiori valori e non consente solamente la rivalutazione civilistica.
  • Volgendo uno sguardo alle passate leggi di rivalutazione ad esempio la Legge n.266/2005, l’imposta sostitutiva per i beni ammortizzabili era del 12%, a fronte di aliquote sul reddito di impresa pari al 37,25% (IRES 33% - IRAP 4,25%) con una convenienza fiscale del 25,25%. Con l’odierna rivalutazione e con un’aliquota di imposte sul reddito pari al 31,4% (IRES 27,5% - IRAP 3,9%), la convenienza si riduce al 15,4%.

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