NUOVI SCHEMI DI BILANCIO, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE

09-12-2015

Il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha modificato:

  1. I principi generali di redazione del bilancio d’esercizio;
  2.  I criteri di valutazione di talune voci di bilancio, intervenendo sugli artt. 2423, 2423-bis, 2426, C.c.;
  3. Gli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis, C.c.;
  4. Il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c.;
  5. Il contenuto della Relazione sulla gestione disciplinata dall’art. 2428, C.c..

LE NOVITA’ SARANNO APPLICABILI DAI BILANCI DEGLI ESERCIZI AVENTI INIZIO DAL 01.01.2016.

 

1. NOVITA’ SUI PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Viene introdotto nel Codice Civile richiami espresso a:

  • Principio della rilevanza: il nuovo comma 4 dell’art. 2423 C.c. prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. È prevista la possibilità, in linea generale, di omettere la rilevazione / valutazione / esposizione di elementi considerati irrilevanti per la predisposizione di un bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, dando evidenza in Nota integrativa dei criteri con i quali tale disposizione è stata applicata.
  • Principio della prevalenza delle sostanza sulla forma: il nuovo comma 1 bis dell’art. 2423 bis C.c. prevede che (così come già citato dall’OIC 11) “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto” avvicinandosi ai dettati dei principi contabili internazionali IFRS.

Rimangono invariate le attuali modalità di esposizione del leasing          finanziario (che continueranno ad essere esposti con il metodo            patrimoniale).

2. NOVITA’ SUI PRINCIPI CRITERI DI VALUTAZIONE

  • Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto: il nuovo comma 1 nr 4) dell’art. 2426 C.c. prevede che “quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”;
  • Costi di impianto, ampliamento e ricerca e sviluppo: il nuovo comma 5 dell’art. 2426 C.c. prevede che l’eliminazione dall’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità. I costi di impianto, ampliamento e sviluppo (capitalizzabili), iscrivibili nello Stato patrimoniale, previo consenso del Collegio sindacale (se esistente) e l’ammortamento deve essere effettuato per i costi:
    • Di impianto e ampliamento va effettuato in un periodo non superiore a 5 anni;
    • Di sviluppo va effettuato in base alla vita utile. Solo nel caso in cui quest’ultima non è stimabile, l’ammortamento va effettuato in un periodo non superiore a 5 anni;
  • Avviamento: il nuovo comma 6 dell’art. 2426 C.c. prevede che l’ammortamento dell’avviamento, previo consenso del Collegio sindacale (se esistente) può essere ammortizzato in base alla vita utile. Soltanto nel caso in cui quest’ultima non è stimabile, l’ammortamento va effettuato in un periodo non superiore a 10 anni;
  • Attività e passività in valuta: il nuovo comma 8 bis dell’art. 2426 C.c. prevede l’obbligo di valutazione al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sussiste soltanto per le poste aventi natura finanziaria; viceversa le poste non monetarie vanno iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;
  • Derivati: il nuovo comma 11 bis dell’art. 2426 C.c. prevede l’obbligo di rilevare gli strumenti finanziari derivati in base al fair value.

3. NUOVI SCHEMI DI BILANCIO 

 

3. NUOVI SCHEMI DI BILANCIO CONTI D’ORDINE

Va sottolineato infine che a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’art. 2424, C.c., nello Stato patrimoniale non vanno più  evidenziati i conti d’ordine.

Le informazioni relative agli stessi sono ora richieste nella Nota integrativa.

4. NUOVE INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA

  • Non è più richiesta l’indicazione dei costi di ricerca e pubblicità;
  • La composizione delle voci “ratei e risconti attivi / passivi” e “altri fondi” dello Stato patrimoniale va indicata indipendentemente dal relativo ammontare;
  • A seguito dell’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative:
    • L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali con indicazione della natura e delle garanzie reali prestate;
    • Gli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre esposta, indipendentemente dalla relativa significatività;
  • A seguito dell’eliminazione della macroclasse E) del Conto economico relativa ai proventi e oneri straordinari, è introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative all’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo / costo di entità o incidenza eccezionali;
  • Oltre all’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci vanno ora indicate anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
  • Oltre all’esposizione delle azioni di godimento e delle obbligazioni convertibili, vanno indicati anche i warrants e le opzioni;
  • Le operazioni con le parti correlate vanno esposte indipendentemente dalla loro rilevanza;
  • È  stato introdotto l’obbligo di riportare le informazioni riguardanti:
    • La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in precedenza indicati nella Relazione sulla gestione;
    • L’impresa che redige il bilancio consolidato di cui l’impresa fa parte;
    • La proposta di destinazione degli utili o di copertura di perdite.

5. NUOVE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L’unica modifica operata dal citato D.Lgs. n. 139/2015 al contenuto della Relazione sulla gestione riguarda l’abrogazione del n. 5) del comma 3 dell’art. 2428, C.c., a seguito della quale nella stessa non è più richiesta l’informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (in quanto da riportare nella Nota integrativa) 

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